Entrata in vigore D.M. 02 settembre 2021

Oggi, 04/10/2022, entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto del 02 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”.

 Di seguito le principali novità in merito alla formazione degli addetti antincendio:

  • Nuova definizione dei livelli di rischio che passano da basso, medio e alto a livello 1, 2 e 3;
  • Conferma della possibilità di svolgere la parte teorica in modalità videoconferenza;
  • Obbligo aggiornamento periodico della formazione;
  • Obbligo di aggiornamento entro il 04/10/2023 per i corsi svolti da più di 5 anni.
  • Revisione dei requisiti dei docenti formatori.

Ricordiamo inoltre i casi nei quali il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza:

  • Luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Siamo a disposizione per ulteriori approfondimenti e per supportarvi nella stesura del piano di emergenza/verifica della formazione degli addetti antincendio.

[email protected]  – 328/2935856