D.M. 02 settembre 2021: formazione e piano di emergenza
Si avvicina la data di entrata in vigore del decreto del 02 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”.
Di seguito le principali novità in merito alla formazione degli addetti antincendio
- Nuova definizione dei livelli di rischio che passeranno da basso, medio e alto a livello 1, 2 e 3;
- Obbligo aggiornamento periodico della formazione;
- Obbligo di aggiornamento entro il 04/10/2023 per i corsi svolti da più di 5 anni.
Ricordiamo inoltre i casi nei quali il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza:
- Luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Il decreto entrerà in vigore il 04/10/2022.
Siamo a disposizione per ulteriori approfondimenti e per supportarvi nella stesura del piano di emergenza/verifica della formazione degli addetti antincendio.