Formazione sicurezza e orario di lavoro

Il D. Lgs. n. 81/2008, all’art. 37, prevede l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di assicurarsi che “ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”, evidentemente con la finalità di eliminare, ovvero ridurre al minimo i rischi connessi allo svolgimento delle mansioni lavorative.

Nello specifico il comma 12 del citato art. 37, dice che “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire […] durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

Una recente sentenza della Cassazione, n. 20259 del 14 luglio 2023, chiarisce cosa debba intendersi per “durante l’orario di lavoro” specificando che il datore di lavoro può richiedere che il lavoratore partecipi a corsi di formazione al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, fermo restando che il tempo di partecipazione al corso deve anch’esso considerarsi orario di lavoro, chiaramente retribuito secondo quanto descritto da contratto collettivo applicato dall’azienda.