Riunione periodica: obblighi e contenuti

Ricordiamo che l’art. 35 del d.lgs. 81/2008 prevede che:

  1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
  2. a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
  3. b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  4. c) il medico competente, ove nominato;
  5. d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  1. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
  2. a) il documento di valutazione dei rischi;
  3. b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  4. c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  5. d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute […..]
  1. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
    Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione. […..]

Per maggiori dettagli: [email protected] – 328/2935856